Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (Legge regionale 02/11/2006 n. 14).
Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Rientrano fra le attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini
- organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale e alla migliore fruizione degli stessi.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
La Legge regionale 02/11/2006 n. 14 e il Regolamento regionale 23/04/2021, n. 88 definiscono le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definisce i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.
Approfondimenti
Per esercitare l'attività è infine necessario rispettare le disposizioni di cui al Regolamento regionale 23/04/2021, n. 88, art. 6 e i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
L’attività agrituristica richiede l'esistenza di un rapporto di connessione con l’attività agricola che deve rimanere prevalente, cioè il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo regionale dell’agriturismo, adotta apposite tabelle, aggiornate ogni tre anni, per il calcolo del rapporto tempo-lavoro tra l'attività agrituristica e quella agricola.
L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a dieci o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.