Per interventi di nuova costruzione nelle zone di interesse archeologico è necessario il parere preventivo della Soprintendenza archeologica, finalizzato a valutare l'ubicazione degli interventi previsti in relazione alla presenza e rilevanza dei beni archeologici (Legge regionale 06/07/1998, n. 24, art. 13, com. 4).
Il parere archeologico può essere chiesto prima o congiuntamente alle domande di:
- autorizzazione paesaggistica ordinaria (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146)
- autorizzazione paesaggistica semplificata (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 9)
- accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167)
- accertamento di compatibilità paesaggistica postuma (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 art. 167, com. 5).
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:19.12