Circo

Circo

Gli spettacoli viaggianti sono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili. Possono svolgersi all'aperto o al chiuso.

Il circo è uno spettacolo viaggiante dal vivo articolato in varie esibizioni di abilità fisica. Generalmente si svolge in una pista circolare, a volte anche su una scena frontale. Gli spettacoli del circo si tengono sotto il tendone in apposite strutture, all'aperto o in sale teatrali regolari. Le esibizioni, flessibili e combinabili tra loro, sono composte da numeri aerei, acrobazie ed equilibrismo al suolo, giocoleria, comicità eccentriche, arte del clown, addestramento di animali, arte equestre ed esibizioni di rischio.

Il circo può anche comprendere le attività di spettacolo viaggiante presenti nell'elenco delle attrazioni riconosciute (integrate dal Decreto ministeriale 03/09/2013), come previsto dalla Legge 18/03/1968, n. 337, art. 4.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Per svolgere l'attività è necessario inoltre essere autorizzati per svolgere l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Tutte le attrazioni da installare devono inoltre essere correttamente registrate.

Approfondimenti

Protocollo di intesa ANCI e ENC

Per rispettare i piani comunali di programmazione per l’insediamento dei circhi, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Ente Nazionale Circhi (ENC) hanno sottoscritto un apposito protocollo di intesa.

Somministrazione di alimenti e bevande e requisiti professionali

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare apposita documentazione:

  • se si tratta di una manifestazione soggetta a segnalazione certificata di inizio attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande insieme alla documentazione per lo svolgimento della manifestazione
  • se si tratta di una manifestazione soggetta ad autorizzazione occorre presentare, prima dell'inizio della manifestazione, segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Se l'attività svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto legge 09/02/2012, n. 5, art. 41).

Per esercitare l'attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Occupazione di suolo pubblico

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Presenza di palco, pedana o altre strutture

Se si utilizza un palco, pedana o altre strutture è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio  (Decreto ministeriale 19/08/1996).

Affluenza/capienza

Se sono previste un massimo di 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (Regio Decreto 18/06/1931, n. 777, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). 

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica se in data non anteriore a due anni è stata già rilasciato la licenza di agibilità (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Presenza di animali

Se sono presenti animali è necessario allegare alla documentazione apposita scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali che il SUAP inoltrerà all'autorità sanitaria competente.

Se sono presenti animali pericolosi (Decreto ministeriale 18/04/1996) è necessario possedere la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dal Prefetto (Legge 07/02/1992, n. 150, art. 6). 

La commissione scientifica CITES ha redatto un documento che traccia le linee guida per mantenere gli animali nei circhi e nelle mostre itineranti. Lo scopo è quello di fornire indicazioni utili e di proporre un protocollo operativo per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. In questo modo le Amministrazioni locali e gli organi di vigilanza possono accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. 

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

Rischio incendio

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni previste nel Decreto ministeriale 22/11/2022.

Attività di allestimento, montaggio e smontaggio

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente alll'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
  • di montattio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dalla stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:19.12